L’installatore (o impresa installatrice) coinvolto nel processo di accertamento documentale è colui che, su incarico del cliente finale, deve provvedere alla messa in servizio dell’impianto di utenza dopo l’avvio della fornitura di gas, a seguito del positivo esito dell’accertamento in parola. Lo stesso installatore può aver concorso, in tutto, in parte o per nulla agli interventi di costruzione, modifica, trasformazione o manutenzione straordinaria dell’impianto di utenza.
L’installatore ha l’obbligo di osservare le disposizioni normative inerenti alla sicurezza degli impianti di utenza. Nel contesto dell’accertamento documentale, l’installatore è tenuto a compilare e produrre la documentazione tecnica che descrive l’impianto di utenza e a osservare la seguente procedura:
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- acquisisce dal cliente finale il modulo Allegato I/40 che quest’ultimo ha ricevuto dalla società di vendita con la quale ha perfezionato il proprio contratto di fornitura. Tale modulo riporta, precompilato, il codice del punto di riconsegna (PdR) interessato;
- compila il modulo Allegato I/40 ed appone la propria firma con timbro (la data di formalizzazione dell’attestazione deve risultare pari o successiva alla data di ricezione presso il distributore della richiesta di attivazione della fornitura);
- predispone la documentazione tecnica (secondo quanto previsto nel modulo Allegato I/40 ed in funzione delle specificità dell’impianto). Gli atti a contenuto tecnico corrispondono, in buona sostanza e al netto delle indicazioni afferenti alle prove di funzionalità e sicurezza, alla medesima documentazione (ATO) che l’installatore è tenuto per legge (DM 37/2008) a consegnare al committente a conclusione del proprio lavoro (con la messa in servizio dell’impianto) anche in allegato alla Dichiarazione di Conformità;
- consegna al cliente tutta la documentazione di cui sopra, debitamente formalizzata.
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