Le specifiche di qualità a cui fare riferimento per il biometano da immettere in rete, sono indicate all’Articolo 3 “Specifiche di qualità” dell’Allegato A alla Delibera 27/2019/R/GAS e ss.mm.ii. di seguito riportato:
Articolo 3 – Specifiche di qualità
3.1 Il gestore di rete, nel rispetto e in coerenza con le norme tecniche e le regole tecniche vigenti, definisce e pubblica le specifiche di qualità per l’immissione di biometano nella propria rete.
3.2 Ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui:
- al decreto ministeriale 18 maggio 2018 per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale;
- alla norma UNI EN 16726(1) per quanto riguarda i componenti comuni al gas naturale non previsti dal sopra citato decreto;
- alla specifica tecnica UNI/TS 11537(2), per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal sopra citato decreto e in particolare per cloro e fluoro;
- alla norma UNI EN 16723-1 per le componenti specifiche del biometano da immettere nelle reti del gas naturale.
(1) La UNI EN 16726:2018 non fornisce prescrizioni circa la concentrazione di idrogeno (H2) ritenuta ammissibile per le immissioni nelle reti del gas naturale all’Annex E (informativo) indica diverse concentrazioni per diversi scenari di rete e di utilizzo finale del gas naturale. 2i Rete Gas ammette concentrazioni ≤ 1% Vol come indicato al Prospetto 2 UNI/TS 11537. Per concentrazioni superiori devono essere verificate le condizioni specifiche di rete.
(2) Il Rapporto Tecnico UNI/TR 11537 è stato ritirato e sostituito dalla Specifica Tecnica UNI/TS 11537 che deve essere utilizzata come riferimento in luogo del citato Rapporto tecnico.
Relativamente all’odorizzazione l’immissione di biometano è consentita a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133-2 e non presenti condizioni chimico/fisiche tali da annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.
La Specifica Tecnica UNI/TS 11537 indica, inoltre, un approccio all’analisi del rischio nella gestione degli impianti di produzione del biometano con particolare accento alla problematica dell’odorizzabilità.